STATUTO

 

 

I. DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È istituita in Alcamo l’Associazione «Jacopone da Todi». Il funzionamento di detta associazione è regolato dal presente statuto.

II. FINALITÀ

Art. 2

L’associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza e la sensibilità intorno al patrimonio culturale sacro, con particolare riferimento alla musica e al teatro, nel loro aspetto storico-liturgico. Per il conseguimento di tali fini, l’associazione promuoverà tutte quelle attività che riterrà più opportune. Privilegierà, comunque, l’allestimento di rappresentazioni a carattere sacro e la riproposizione di musiche tratte dal patrimonio liturgico.

III. SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Chi intende essere ammesso tra i soci dovrà farne richiesta al presidente. I soci sono tenuti a rispettare le norme statutarie.

Art. 4

I soci sono tenuti a contribuire economicamente nella misura stabilita dal consiglio di gestione attraverso una quota sociale annua.

Art. 5

Il vincolo sociale cessa in seguito a violazione delle norme statutarie e/o regolamentari.

Art. 6

I soci si distinguono in:

a. soci fondatori (intervengono all’atto costitutivo della associazione);

b. soci promotori (partecipano attivamente allo studio e alla realizzazione dei lavori),

c. soci sostenitori (svolgono funzioni di sostegno e consulenza culturale, tecnica, economica, morale).

IV. PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 7

Il patrimonio sociale è costituito:

a. dalle quote versate e dagli apporti dei soci;

b. dalle riserve;

c. da elargizioni e contributi di enti o privati.

Art. 8

Il patrimonio dell’associazione è destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi del presente statuto.

Art. 9

L’esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di gestione provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere reso pubblico entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio.

V. ORGANI SOCIALI

Art. 10

Gli organi sociali dell’associazione sono:

a. L’assemblea dei soci;

b. il presidente dell’associazione;

c. il consiglio di gestione;

d. il comitato scientifico.

Art. 11

L’assemblea, validamente costituita dalla metà più uno dei soci, delibera a maggioranza sulle attività dell’associazione e sulla approvazione del bilancio; per la modifica dello statuto e dell’atto costitutivo, come pure per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, delibera con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci. L’assemblea elettiva, validamente costituita dai due terzi dei soci, provvede una volta all’anno alla elezione delle cariche sociali.

Art. 12

L’assemblea viene convocata, almeno una volta all’anno, dal presidente o dal consiglio di gestione, o da almeno un terzo dei soci.

Art. 13

Il presidente dell’associazione viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci promotori. Egli presiede l’assemblea ed il consiglio di gestione, ha la rappresentanza legale della associazione, può conferire procure o deleghe ed è membro di diritto del comitato scientifico.

Art. 14

Il presidente sceglie tra i soci il segretario; questi funge anche da tesoriere e provvede alla tenuta dei conti sociali.

Art. 15

Il consiglio di gestione è formato dal presidente dell’associazione, da due membri eletti dall’assemblea e dal segretario, il quale non ha diritto di voto. Amministra i fondi, programma ed organizza le attività della associazione; delibera a maggioranza ed è convocato dal presidente o da almeno due dei suoi membri,

Art. 16

Il comitato scientifico è formato dal presidente dell’associazione e da tre membri eletti dall’assemblea tra i soci promotori. Svolge attività di studio, propone e promuove tutte le iniziative dell’associazione. Tutti i suoi membri hanno pari diritti.

Art. 17

Il presidente, il segretario, il consiglio di gestione durano in carica un anno.

Art. 18

Tutte le cariche ricoperte in seno agli organi sociali si intendono onorifiche. Pertanto, coloro che ricoprono tali cariche non riceveranno alcun compenso per l’espletamento del loro ufficio.

VI. DISPOSIZIONI GENERALI E SCIOGLIMENTO

Art. 19

Il funzionamento tecnico-amministrativo della associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del consiglio di gestione. Detto regolamento rappresenta l’insieme delle norme emanate e non può essere in contrasto con il presente statuto. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei vari delegati e responsabili di determinate mansioni, il trattamento economico di eventuali collaborazioni e quanto altro fosse ritenuto necessario per il regolare andamento della gestione sociale.

Art. 20

L’associazione si scioglie per le cause previste dalla legge. L’assemblea determina le modalità e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri. In caso di scioglimento e di liquidazione della associazione, quanto residuato sarà devoluto ad opere o istituzioni cattoliche, ovvero ad enti o istituzioni con finalità simili a quelli dell’associazione.

Art. 21

Per quanto non è regolato dall’atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

Art. 1

a. Il versamento delle quote sociali va effettuato in quote mensili ovvero quadrimestrali. Il mancato pagamento di dodici mensilità comporta automaticamente la decadenza dalla qualità di socio, nonché dal diritto di elettorato attivo o passivo.

b. Il presidente, il segretario, i membri del consiglio di gestione e del comotato scientifico decadono dalla carica qualora non ottemperino puntualmente al versamento delle quote,

Art. 2

La partecipazione agli spettacoli dell’associazione è subordinata alla presenza costante all’attività di preparazione, nonché alla partecipazione effettiva ad un numero di prove non inferiore ai due terzi del totale delle stesse, tranne in caso di diverso parere del maestro del coro o del responsabile dell’attività teatrale.

Art. 3

L’assemblea, in caso di mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione, risulterà comunque valida in seconda convocazione. Nei casi previsti dall’art. 11 dello Statuto vigono le norme dell’articolo stesso.

Art. 4

Le elezioni si svolgono all’inizio di ogni anno sociale. Si vota su scheda unica: una preferenza per il presidente, due per il consiglio di gestione, tre per il comitato scientifico. In caso di parità tra due o più soci risulta eletto il più anziano per iscrizione o, ancora, per età. Sussiste l’incompatibilità fra due cariche sociali.

Art. 5

In caso di dimissioni da qualunque carica elettiva subentra alla stessa, fino allo scadere dell’anno sociale, il primo dei non eletti. In caso di dimissioni del segretario, il presidente provvede immediatamente alla nomina del nuovo ed è tenuto a darne comunicazione nella successiva assemblea.

Art. 6

Il presidente redige, alla fine di ogni anno sociale, la relazione sulle attività svolte. In caso di sua assenza svolge funzioni di vicepresidente il membro del consiglio di gestione più anziano per iscrizione ovvero per età.

Art. 7

Oltre al bilancio, anche la relazione contabile e la relazione del presidente vanno approvate entro la fine di ogni anno sociale.

Art. 8

Il segretario provvede alla redazione, su apposito registro, dei verbali delle assemblee e aggiorna l’elenco dei soci; gestisce il protocollo dei documenti e si occupa di informare i soci degli appuntamenti e della loro posizione sociale.

Art. 9

Il consiglio di gestione si riunisce almeno una volta a quadrimentre e provvede alla verifica dei conti e della situazione delle quote sociali, che è incaricato di risquotere e consegnare al segretario. Redige, insieme al bilamcio, la relazione contabile alla fine di ogn esercizio sociale.

Art. 10

Il comitato scientifico tiene e aggiorna un archivio del materiale riguardante le attività svolte (fotografie, filmati e registrazioni, manifesti e volantini, etc.) ed è responsabile della biblioteca dell’associazione. Può avvalersi della collaborazione e della consulenza di quanti possano essere utili allo studio e alla promozione delle varie iniziative.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione

 

 

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